OBBLIGHI ED OMISSIONI DEI PROFESSIONISTI SOCIO-SANITARI

Il tema della responsabilità professionale è complesso e difficilmente sintetizzabile.
Al fine di ricondurre e semplificare il concetto, si può rammentare come, in generale, si intende qualificare la responsabilità professionale come quell’insieme di azioni che determinano un danno alla salute psico-fisica della persona e riconducibile alla colpa del singolo professionista qualora dovesse individuare situazioni di forte rischio per i minori senza procedere alla comunicazione dei fatti osservati.

L’omessa denuncia è perseguibile d’ufficio in tutti i casi in cui il minore si configuri come vittima o soggetto danneggiato.
Tale omissione configura quindi un’evenienza di rilevanza anche penale particolarmente grave per il professionista e/o il pubblico dipendente, in quanto ostacolo allo svolgimento dell’attività giudiziaria e crea il pericolo della non perseguibilità di un autore di reato.
Per garantire un efficace intervento di tutela delle vittime, occorre che vengano attivati, a cura dei diversi soggetti coinvolti nella presa in carico, alcune azioni organizzate in un articolata sequenza logica prima che temporale.
Rientra infatti nell’ambito della piena responsabilità di ogni singolo esperto, sia esso avvocato o psicologo o medico o assistente sociale, procedere verso l’individuazione e la segnalazione delle situazioni di maltrattamento e/o di abuso psicologico e/o fisico all’infanzia al fine di promuovere un’attiva e diffusa politica di “riduzione del rischio” mirata ad impedire la cronicizzazione del disagio del soggetto debole.
Fondamentale, inoltre, è la preliminare possibilità per gli esperti e professionisti di riferimento del minore e della famiglia di osservare e promuovere le capacità protettive immediatamente disponibili e/o fruibili nell’ambito familiare e comunitario in cui lo stesso vive.

Quando i segnali osservati nella fase di rilevazione concorrono a far emergere una situazione di pregiudizio per il minore è necessario coinvolgere la Magistratura minorile tramite la “segnalazione” della situazione. Tale azione si configura come prima necessaria e fondamentale azione protettiva e nello stesso tempo consente di porre le basi proattivamente utili per un diverso contesto per l’intervento: la valutazione e la cura saranno infatti realizzati in una condizione di sicurezza fisica e mentale e la prescrizione dell’autorità giudiziaria potrà permettere di affrontare le negazioni di responsabilità che caratterizzano il funzionamento dell’autore di reato.

L’ascolto del minore è altro requisito fondamentale ed imprescindibile della responsabilità professionale; è regolato dalle norme contenute negli artt. 336 bis e 337 octies cod. civ., le quali possono essere integrate dalle prescrizioni contenute nei Protocolli adottati dai singoli Tribunali. In caso di abuso sessuale assume altresì rilievo la Carta di Noto aggiornata nel 2011 che ha recepito le disposizioni contemplate dall’art. 8, comma 6 del Protocollo della Convenzione di New York ratificato l’11 marzo 2002 e dall’art. 30, comma 4 della Convenzione di Lanzarote, ratificata in Italia con la L. 172/2012.
L’inosservanza e/o il mancato rispetto delle regole normative da parte dei professionisti – specificamente attrezzati per adempiere all’importante ruolo di soggetti con obbligo di denuncia per abusi e maltrattamenti sui minori – é da ritenersi grave omissione.